Dopo il "rave act" statunitense del 2001 e le leggi "speciali" francesi del 2004 anche in Italia si prospettano tempi duri per i Ravers e Party Travellers....
PROPOSTA
DI LEGGE d'iniziativa del deputato GIORGIO MERLO
Disciplina
dello svolgimento di raduni a carattere musicale in spazi non
attrezzati presentata il 14 novembre 2007
Onorevoli Colleghi!
- I «rave party» sono manifestazioni musicali molto
spesso illegali organizzate in tutto il mondo all'interno di aree
industriali abbandonate o in spazi aperti, della durata di una notte
o anche di alcuni giorni (in tale ultimo caso sono solitamente
definiti «teknival») e sono caratterizzati dalla presenza
di più «sound system» (cioè diffusori
sonori installati su camion). Il termine proviene dalla parola
inglese «rave» che letteralmente significa «delirio»,
ma che in senso più ampio sta a indicare la voglia comune di
svincolarsi da regole e convenzioni socialmente imposte, la ricerca
di una libertà totale fisica e mentale che si esprime
attraverso il ballo e anche attraverso il consumo di droghe. Ecco
perché sarebbe forse più preciso definirli «free
party»: il termine «free» infatti, non si riferisce
soltanto al fatto che l'accesso a queste manifestazioni è
gratuito, ma soprattutto al principio di totale libertà
rispetto a qualunque regola e convenzione. In alcuni Paesi europei
come la Francia, i Paesi Bassi, la Svizzera, il Belgio e la Germania,
le autorità governative hanno cercato di arginare e di rendere
controllabile il fenomeno rendendo queste manifestazioni legali ma,
ciononostante, ancora oggi continuano ad essere organizzati party
illegali in tutto il mondo. Tuttavia negli ultimi anni da fenomeno di
controcultura «underground» i «rave party» si
sono lentamente trasformati in un fenomeno diffuso e in una realtà
per molti giovani appartenenti a diverse classi sociali e la
progressiva manovra di mediatizzazione attuata dai governi ne ha
determinato la morte, poiché ha svuotato queste manifestazioni
del loro significato originario: oggi i «rave party»
rischiano di divenire nell'immaginario collettivo poco più che
enormi «supermercati della droga» e gli ideali di
collettività, unità e libertà originari si
stanno lentamente perdendo. Nel 2002 in Francia è
stato emanato un decreto di applicazione di una legge del 2001
(cosiddetta «legge Mariani»), che vieta l'organizzazione
di «rave party», senza l'autorizzazione dei prefetti
locali, non consente il raduno di oltre 250 persone e prevede in caso
contrario il sequestro dell'impianto e conseguenze penali per gli
organizzatori. La norma prevede anche il dispiegamento di agenti o,
nei casi giudicati pericolosi per la pubblica sicurezza, il divieto
di adunarsi. Anche in Italia, dopo i numerosi «rave
party» dell'estate 2007 e i conseguenti disagi per la
popolazione, si è fatta numerosa la schiera di coloro che
chiedono un'analoga legislazione. Recentemente, infatti,
alcuni raduni di questo genere hanno generato profonda preoccupazione
nelle popolazioni locali creando forti disagi con problemi non
indifferenti di ordine pubblico. Con la presente proposta
di legge si intende disciplinare un fenomeno che non può più
essere appaltato alla pura casualità e all'improvvisazione
organizzativa e logistica. È necessario prevedere norme che
subordinino l'organizzazione dei «rave party» alla
preventiva autorizzazione del questore, in accordo con il comune che
ospita gli eventi: è questo non per comprimere
l'indispensabile pluralismo culturale, aggregativo e sociale ma, al
contrario, per incanalarlo lungo i binari di precise disposizioni
legislative capaci di garantire innanzitutto l'incolumità
delle persone e la salvaguardia dell'ambiente circostante.
PROPOSTA
DI LEGGE
..E3-->Art. 1. 1. Le disposizioni della
presente legge si applicano ai raduni a carattere musicale,
denominati «rave party», organizzati in spazi, aperti o
chiusi, non predisposti per il pubblico spettacolo, a cui partecipano
oltre 250 persone, che presentano rischi per la sicurezza dei
partecipanti, a causa dell'assenza o dell'insufficienza di
allestimenti o per la particolare configurazione del luogo nel quale
si svolgono.
..E3-->Art. 2. 1. I raduni di cui
all'articolo 1 sono autorizzati dal questore del luogo in cui si
svolgono. 2. La richiesta di autorizzazione, da presentare
almeno trenta giorni prima dello svolgimento del raduno al competente
ufficio della questura, deve contenere:
a) l'indicazione del
luogo e della durata del raduno;
b) l'indicazione del numero
previsto dei partecipanti;
c) copia dell'autorizzazione di
occupazione del sito, concessa dal proprietario o dal titolare del
diritto di uso reale;
d) il rispetto delle misure di cui
all'articolo 3, assunte in accordo con il comune dove si svolge il
raduno;
e) le generalità e la firma dei rappresentanti
dell'associazione, comitato o altra formazione che organizza il
raduno. ..NuovaPag. 4-->
..E3-->Art. 3. 1. Ai fini
di un corretto svolgimento dei raduni di cui all'articolo 1, e per
garantire la sicurezza dei partecipanti, gli organizzatori devono
assicurare, in accordo con il comune competente:
a) la
presenza di un presidio medico di primo soccorso adeguatamente
attrezzato;
b) un servizio antincendio;
c) idonea
fornitura di acqua potabile.
2. Gli organizzatori di cui al
comma 1 assicurano, altresì, le condizioni igieniche e
predispongono mezzi di raccolta dei rifiuti e di pulizia del luogo
dove si svolge il raduno.
..E3-->Art. 4. 1. Ferme
restando le disposizioni di legge vigenti sulla determinazione dei
requisiti acustici delle sorgenti sonore, il comune competente fissa
i limiti dell'intensità del volume della musica, le modalità
di uso delle luci stroboscopiche e l'impiego di luci laser che devono
essere rispettati nello svolgimento del raduno di cui all'articolo 1.
L'eventuale uso di fumogeni non può comportare l'emissione di
sostanze tossiche, irritanti o in qualsiasi modo nocive.
..E3-->Art. 5. 1. Il questore competente, nel caso di
mancata richiesta o di omissione dei dati previsti all'articolo 2,
comma 2, ovvero per ragioni di ordine, sicurezza e incolumità
pubblici, può vietare il raduno di cui all'articolo 1.
2. Al fine di individuare le misure più idonee a garantire
l'ordine, la sicurezza e l'incolumità pubblici, nonché
il rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di igiene
e di tutela ambientale, il questore competente può, altresì,
stabilire modalità diverse per lo svolgimento del raduno
rispetto a quelle indicate nella richiesta di autorizzazione di cui
all'articolo 2, comma 2, provvedendo, ove necessario, a individuare
un altro luogo più adatto per lo svolgimento dell'evento.
..E3-->Art. 6. 1. In caso di violazione delle
disposizioni della presente legge, fermi restando l'applicazione
delle sanzioni penali ove il fatto costituisce reato e l'eventuale
risarcimento dei danni, si applica la sanzione del sequestro
provvisorio degli strumenti musicali, degli impianti di diffusione
sonora e di ogni altra attrezzatura finalizzata allo svolgimento del
raduno di cui all'articolo 1.
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http://www.myspace.com/technoresistance http://www.myspace.com/pablito_el_drito
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